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D. 04/09/2002 n. 198

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonchè dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente Decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Note all'art. 5:

- L'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" così recita: "Art. 14 (Controlli).

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente Legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al Decreto-Legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di Polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

-Gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" riguardano la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 6. Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 7. Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente Decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonchè la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni. Nota all'art. 7:

-Per gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano note all'art. 5.

Art. 8. Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinchè sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla

3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.

Art. 9. Reti dorsali

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente Decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.

5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.

6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali. Note all'art. 9: - Gli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.

 

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